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Le imposte di successione

Tutte le successioni apertesi dopo il 3 ottobre 2006 sono soggette al pagamento di imposte.

La dichiarazione di successione

La denuncia di successione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione, presso l’Ufficio del Registro del luogo di residenza della persona scomparsa.

Di seguito la tabella per il calcolo delle imposte di successione:

Eredi/legatari Imposta di successione Natura dei beni Imposta di trascrizione Imposta catastale
coniuge o parenti in linea retta Sul valore dei beni e diritti:4%
Franchigia per ogni beneficiario:€ 1.000.000
prima casa
altri immobili
altri beni
€ 168
2%
-
€ 168
1%
-
fratelli e sorelle Sul valore dei beni e diritti:6%
Franchigia per ogni beneficiario:€ 100.000
prima casa
altri immobili
altri beni
€ 168
2%
-
€ 168
1%
-
parenti sino al 4°(diversi da fratelli e sorelle)
Affini in linea retta
Affini in linea collaterale sino al 3°
Sul valore dei beni e diritti:6%
prima casa
altri immobili
altri beni
€ 168
2%
-
€ 168
1%
-
altri soggetti Sul valore dei beni e diritti:8%
prima casa
altri immobili
altri beni
€ 168
2%
-
€ 168
1%
-
soggetti portatori di handicap(riconosciuto grave ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104) Per ciascun portatore di handicap spetta una franchigia di complessivi euro 1.500.000, indipendentemente dal rapporto di coniugio o di parentela

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N.B.: il valore imponibile degli immobili è calcolato sulla rendita catastale capitalizzata.

Le stesse aliquote come sopra elencate si applicano anche per gli atti di donazione.
I coefficienti di rivalutazione dal 31 luglio 2004, al fine di ottenere il valore catastale, sono i seguenti:

- per i terreni: 112,50
- per i terreni pertinenziali di prima casa: 103,125
- per i fabbricati:
- categorie C/1 ed E: 42,84
- categorie A/10 e D: 63,00
- categoria B: 147,00
- altri fabbricati: 126,00
- per fabbricato abitativo prima casa e relative pertinenze: 115,50

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SOGGETTI ESCLUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE

La legge prevede che vi siano alcuni soggetti esenti dal pagamento di imposte:

  • Soggetti residenti all’estero – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti di beni esistenti all’estero di proprietà di soggetto residente all’estero.
  • Stato – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
  • Enti – Sono altresì esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni, senza alcuna necessità di dimostrare l'impiego dei beni, se aventi come scopo esclusivo la ricerca, l'assistenza, lo studio, l'educazione, l'istruzione o altra finalità di pubblica utilità; a favore delle organizzazioni ONLUS, delle fondazioni previste ex Legge 461/1998 e degli enti aventi finalità di culto e religione.
  • Altri enti – Sono infine esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelle indicate sub. c), se disposti per le sopra citate finalità; in questo caso l'ente deve dimostrare entro 5 anni dalla accettazione della eredità o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata della loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione l’ente è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

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BENI ESCUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE

La legge prevede che alcuni beni siano esclusi da imposte di successione:

 
  • i titoli di debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i Buoni Ordinari del Tesoro, i Certificati di Credito del Tesoro e i Buoni del Tesoro Poliennali;
  •  
  • gli altri Titoli di Stato o equiparati, nonchĂ© ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
  •  
  • aziende familiari e partecipazioni sociali: l'imposta di successione non si applica in caso di eredità o legato a favore di discendenti avente ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni. Nel caso di società di capitali o cooperative o di mutua assicurazioni aventi sede in Italia, il beneficio spetta limitatamente alla partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa per un periodo di almeno 5 anni.
  • le indennità di fine rapporto di lavoro (art. 1751 C.C.) e le altre indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  •  
  • i beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia, anteriormente all'apertura della successione e se siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
  •  
  • i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o contributi, fino a quando non siano riconosciuti sussistenti con provvedimento o dichiarazione dell'Amministrazione debitrice;
  •  
  • i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimenti giudiziali o transazione;
  •  
  • i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
 

i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, che sono sottoposti a tassazione separata.

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